È una diatriba da iscrivere negli annali dei rapporti tra locatore e inquilino quella relativa alle spese condominiali: a chi spettano?
Cerchiamo di fare chiarezza, basandoci sulle normative vigenti.
Cosa dice la legge
La legge prevede che tutto ciò che concerne manutenzione ordinaria sia di esclusiva competenza dell'inquilino, chiamato anche conduttore, mentre le spese straordinarie e necessarie per l'abitabilità siano a carico del proprietario, altrimenti detto locatore.
La genericità di questa legge porta, talvolta, a interpretazioni contrastanti e a conflitti tra locatore e conduttore. Si consiglia, quindi, in fase di stesura del contratto d’affitto, di esplicitare quanto più possibile le spese che spettano all’inquilino e quelle in capo al locatore.
Vediamo comunque di chiarire meglio cosa si intenda per spese di manutenzione ordinaria e spese straordinarie.
Esempi pratici di spese a carico del conduttore
Le spese di manutenzione ordinaria, comprensiva di piccole riparazioni, collaudi e ispezioni scadenzate, spese condominiali, oltre che le utenze e i consumi, sono a carico del conduttore.
Anche l'ispezione, il collaudo, la riparazione ordinaria e la ricarica pressoria dell'autoclave, qualora sia presente, devono essere sostenute dall'inquilino.
Per quanto riguarda il citofono: è stato stabilito che tocchi al conduttore occuparsi di tutte quelle opere di manutenzione ordinaria relativa a citofoni classici, videocitofoni o impianti di allarme condominiale.
È importante anche specificare che le manutenzioni interne all'appartamento sono a carico dell'inquilino: quindi la pulizia dei filtri e degli impianti di riscaldamento, la lettura dei contatori, l'acquisto eventuale di combustibile, così come di energia elettrica e di acqua, legati alla caldaia siano da affrontare regolarmente.
Fanno parte anche della manutenzione ordinaria i lavori relativi a: pavimenti e rivestimenti, infissi, serrande, impianto sanitario, rifacimento di chiavi e serrature, pitturazione di pareti, sostituzione di vetri, eventuali condizionatori presenti.
Spese in capo al locatore
Tutte le spese di manutenzione straordinaria, relativa ad impianti interni o condominiali di qualsiasi settore, sono a carico del locatore, cioè del proprietario.
Nello specifico: l'installazione, il rifacimento e la manutenzione straordinaria degli impianti idrici, sanitari e relativi al gas; la sostituzione della rubinetteria del bagno e della cucina; l'installazione e la manutenzione dei contatori divisionali di acqua calda e fredda; l'allacciamento alla rete dei contatori; il rifacimento integrale dell'impianto del riscaldamento; l'installazione e il rifacimento dell'impianto elettrico; il ripristino degli intonaci; il rifacimento dei pavimenti; la sostituzione di porte e finestre con annessi telai; l'installazione di cancelli esterni.