L'imposta sostitutiva del mutuo racchiude tutte le modifiche apportate tra il 2013 (d.l. 145) e il 2014 (d.l. 91) all'art. 15 c. 1 del d.p.r. 601/1973 in materia di finanziamenti a medio e lungo termine.
Allo stato delle cose l'Imposta viene applicata su tutti i mutui o finanziamenti rimborsabili in tempi che vanno oltre i 18 mesi, erogati al fine dell'acquisto di un immobile.
Questa di fatto sostituisce le imposte di registro, ipotecaria, catastale oltre alle concessioni governative e l'imposta di bollo, convogliando il tutto sotto una sola imposta.
Chi paga, quando si paga e quanto.
L'imposta sostitutiva del mutuo viene pagata direttamente alla banca o altro istituto di credito che tratterrà la cifra dal finanziamento; la banca nel contesto diviene sostituto d'imposta, cioè si accolla l'onere di versare l'importo allo Stato.
Sono tenuti a pagare il o i mutuatari, ciascuno in base ai propri requisiti e relativamente alla finalità del finanziamento.
Le aliquote previste sono due: una ordinaria del 2% e una seconda dello 0,25% prevista per i mutui agevolati, entrambe calcolate sull'ammontare del finanziamento.
L'aliquota del 2% viene applicata su un acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di un immobile, qualora non sussistano le condizioni di agevolazione all'acquisto di una prima casa, oppure per gli stessi impegni se il/i mutuatari pur rientrando nella fascia di spettanza delle agevolazioni, non intendono avvalersene.
L'imposta sostitutiva mutuo casa agevolata allo 0,25% spetta ai mutuatari che intendono con tale somma acquistare una prima abitazione oppure per ristrutturazione della stessa.
Non spetta alla banca accertare che il mutuatario sia effettivamente beneficiario della tariffa agevolata, ma questi ultimi all'atto della richiesta del mutuo dovranno rilasciare una specifica dichiarazione.
Per i mutui di liquidità (somme personali, acquisto o ristrutturazione negozi, garage) l'aliquota è già dello 0,25%.
La decadenza
In caso di dichiarazione mendace o se il contraente viene in qualche modo a decadere dell'agevolazione dell'acquisto prima casa (ad es. donazione o dote matrimoniale), i mutuatari decadono dall'agevolazione fiscale.
In tal caso l'ammenda consiste oltre al pagamento della differenza dell' 1,75% (2 -0,25), nel 30% sulla differenza di imposta, oltre ai relativi interessi.
L'imposta sostitutiva del mutuo viene applicata solo al mutuo originario relativo acquisizione di un immobile; non è dovuta in caso di accollo del debito da parte di terzi, frazionamento mutuo da costruttore, surroga del finanziamento. L'importo relativo è detraibile dalle tasse in misura del 19%.
È bene ricordare che ben altri costi incidono su un mutuo e sono costituiti dalle spese di istruttoria, perizia tecnica per la valutazione dell'immobile, spese notarili e costi assicurativi