Ogni volta che si acquista, si modifica o si vende casa si ha a che fare con il certificato di conformità (Di.Co), un documento obbligatorio istituito nel 2008 con lo scopo di uniformare le norme in materia di sicurezza degli impianti.
Viene rilasciato da un'impresa abilitata che, dopo aver modificato o installato un impianto, deve garantire lo stato di agibilità dell'immobile. Nel documento bisogna specificare la tipologia di materiali utilizzati, il progetto e la visura camerale, insieme alle generalità dell'impresa e del committente. Queste procedure, se eseguite correttamente, permettono di ottenere il certificato di agibilità, indispensabile per poter vivere all'interno di un immobile.
La ratio della normativa D.M 37/08 è quella di evitare, per quanto possibile, pericolosi incidenti domestici e la sua finalità non è certo quella di modificare le strutture esistenti, ma di regolamentarle. La normativa delinea in un unico testo tutte le tipologie di impianti in questione, tra cui elettrici, idrosanitari e termici.
Conformità: è davvero necessaria una verifica?
La risposta è sì. La prima ragione è quella della sicurezza, a cui si aggiunge il rispetto delle normative vigenti.
Inoltre, la dichiarazione di conformità va utilizzata nel caso si vogliano allacciare le utenze o si decida di aprire una nuova attività commerciale. È uno documento rilevante anche nel caso di trasferimento di un immobile: proprio per questo motivo si richiede sempre di allegarlo al rogito, poiché costituisce una forma di garanzia.
Nel caso in cui l'impianto non sia conforme, la normativa non pone limiti sulla trasferibilità dell'immobile; è chiaro, però, che questo influenza enormemente la sua commerciabilità e che, anche in un secondo momento, sussiste l'obbligo di adeguamento alla normativa. Lo stesso vale per l'affitto: anche nel caso di un semplice contratto di locazione e non di compravendita, è obbligatorio rendere conformi gli impianti in questione.
Come regolamentare il proprio impianto
Dopo aver effettuato tutte le procedure del caso e averne verificato il funzionamento, l'impresa installatrice potrà rilasciare una relazione e il Di.Co, da consegnare necessariamente al termine dei lavori. Sarà la ditta (e, in particolare, un impiantista o responsabile tecnico che lavora da oltre 5 anni) ad assumersi la responsabilità penale e civile dell'impianto. A 30 giorni dalla conclusione dei lavori sarà obbligo dell'impresa rilasciare la documentazione allo Sportello Unico per l'edilizia del Comune.
Nel caso in cui si abbia a che fare con case realizzate prima del 2008, si considerano a norma tutte quelle che, in base ai criteri stabiliti all'epoca, erano conformi alle disposizioni esistenti. Per questi specifici casi, qualora il certificato di conformità fosse inesistente o irreperibile, è prevista una dichiarazione di rispondenza, che si sostituisce a quella di conformità.